Come funziona trascrizione auto pignorata

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Una delle domande più frequenti fra gli automobilisti è: come funziona la trascrizione per un auto pignorata? Il pignoramento dell’automobile di un debitore può avvenire in seguito al mancato pagamento di un debito, anche se l’opportunità che ciò si verifichi è abbastanza rara, in quanto si ritiene preferibile procedere al pignoramento del conto corrente o di altri beni mobili.

Ricerca telematica dell’auto da pignorare e procedura di pignoramento

 

Nel caso in cui si riveli necessario procedere al pignoramento dell’automobile del debitore, questi non può più, come avveniva in passato, semplicemente nasconderla presso terzi in modo da non farla rinvenire al momento dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario presso il suo domicilio. Infatti, il nuovo art. 492 bis del Codice di procedura civile autorizza l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento a ricercare per via telematica i beni del debitore.

In pratica, questi ha la possibilità di accedere direttamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), al fine di ricercare i beni in possesso del debitore che non si trovino all’interno della sua proprietà all’atto del pignoramento. Nel caso in cui, nel frattempo, i beni da sottoporre al pignoramento si trovino in disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario intima a quest’ultimo di non disporre delle cose.

Il debitore è intimato a consegnare, entro 10 giorni, i beni pignorati con relativi documenti di proprietà e, in questo caso, il libretto di circolazione del veicolo all’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie), da cui sarà sottoposto alla vendita all’asta. Nei 10 giorni precedenti alla consegna, il debitore è ritenuto non più proprietario ma custode dei beni pignorati, senza diritto ad alcun compenso, e ritenuto responsabile degli eventuali danni che i beni subiscano in tale lasso di tempo; inoltre, non può mettere in atto alcun comportamento atto a sottrarre il veicolo alla garanzia del credito, per esempio venderla o demolirla.

Trascrizione dell’atto di pignoramento al PRA

 

Nel momento in cui venisse richiesto il pignoramento dell’auto, diventa necessario allegare alla richiesta una visura auto rilasciata dal PRA. Se il pignoramento ha esito positivo, è necessario – ai sensi dell’art. 2693 del Codice civile – che il creditore faccia trascrivere l’atto di pignoramento presso il PRA.

Entro i 30 giorni dalla comunicazione via PEC della trascrizione, il creditore deve obbligatoriamente depositare presso la cancelleria del tribunale competente la copia conforme del provvedimento del giudice, il certificato di proprietà del veicolo e lo stampato di presentazione NP3b, su cui viene indicato l’importo del credito per cui è stato richiesto il pignoramento. Nel caso ciò non avvenisse, il pignoramento perde automaticamente la sua efficacia e i beni tornano nella disponibilità del debitore.

 

Ultima modifica: 17 Marzo 2017