Dispositivi antiabbandono: la normativa vigente

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I dispositivi antiabbandono sono obbligatori per il trasporto in auto dei bambini piccoli da 0 a 4 anni. Ma vediamo a riguardo cosa prevede la normativa vigente. Dal 20 febbraio 2020 si può richiedere il bonus di 30 euro per l’acquisto di un dispositivo anti abbandono a norma, in attuazione della legge 1° ottobre 2018, n.117 che prevede l’obbligo di dotarsene se si trasportano in auto bambini da 0 a 4 anni. Le sanzioni previste in caso di violazione sono cominciate a partire dal 6 marzo 2020 e vanno da 81 a 326 euro. In caso di recidiva in meno di due anni, c’è la sospensione della patente da 15 giorni fino a due mesi.

Tipologie dei dispositivi antiabbandono

In commercio esistono diversi modelli di dispositivi antiabbandono, per ogni gusto e per ogni prezzo, che soddisfano diverse esigenze. Prima di scegliere il prodotto giusto, bisogna verificare che possegga la dichiarazione di conformità, ovvero un’autodichiarazione in cui il costruttore del dispositivo afferma di aver rispettato tutte i requisiti tecnici e funzionali previsti nel regolamento attuativo della legge. Molti produttori parlano impropriamente di dispositivi anti abbandono omologati, invece, il testo della legge “salvabebè”, non prevede l’omologazione, ma una dichiarazione di conformità, come meglio si vedrà più avanti.

Come si richiede il bonus dei dispositivi antiabbandono

Già dal 20 febbraio è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata alla richiesta del bonus: www.bonuseggiolino.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la registrazione è necessario essere in possesso di identità digitale.

Il contributo o il rimborso può essere richiesto da uno dei genitori o da chi ha la responsabilità genitoriale su un minore di età inferiore ai 4 anni. Attenzione, però: nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso bambino (da usare, per esempio, nell’auto dell’altro genitore, di nonni o baby sitter), il contributo si può avere per un solo dispositivo. Quindi, un bonus per bambino.

Come viene erogato il bonus? 

Il contributo viene erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico di 30 euro valevole per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per un bambino di età inferiore ai quattro anni. I buoni verranno rilasciati in base all’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento della disponibilità. Il contributo va utilizzato entro 30 giorni altrimenti viene annullato e bisogna chiederne un altro.

L’elenco delle strutture, esercenti ed enti dove è possibile utilizzare il bonus è consultabile nella piattaforma web dedicata. La registrazione avviene con l’inserimento dei dati personali dell’utente e comporta l’obbligo di accettazione dei bonus da parte dei soggetti accreditati.

Il rimborso

Per chi invece ha già acquistato un dispositivo antiabbandono, esiste il diritto al rimborso pari alla somma dell’importo dell’incentivo. Per usufruire del rimborso, bisognerà essersi iscritti sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del documento giustificativo di spesa (scontrino o fattura). Se l’acquisto del dispositivo antiabbandono non risulterà dallo scontrino o dalla fattura, occorrerà allegare una dichiarazione del richiedente compilando il modulo presente sulla piattaforma. Il rimborso avverrà mediante accredito su conto corrente bancario.

Le coperture finanziarie previste sono di circa 2 milioni di euro. Gli esperti del “Sole24Ore” con un rapido calcolo hanno stabilito che i beneficiari degli incentivi per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono potranno essere in tutto circa 66.000. Gli interessati devono quindi affrettarsi a richiedere il proprio buono.

Il testo della norma “salvabebè”

L’art.172 del nuovo Codice della Strada prevede un regolamento di attuazione costituito da 7 articoli e 2 allegati, che illustra le caratteristiche tecnico-funzionali e gli obblighi dei produttori, la vigilanza del mercato e il riconoscimento da parte di altri Stati UE (mediante il modello di dichiarazione di conformità).

Il regolamento stabilisce, all’articolo 3, che il dispositivo anti abbandono può essere di tre tipologie:

  • integrato, ovvero facente parte integrante del seggiolino auto per bambini (di fabbrica);
  • in dotazione al veicolo (di base o accessorio), indicato nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
  • indipendente sia dal sistema di ritenuta e seduta per bambini sia dal veicolo.

Nel rispetto delle caratteristiche funzionali, i dispositivi anti abbandono:

  1. devono segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni al conducente del veicoloattraverso l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d).
  2. devono essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo,
  3. devono dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione al conducente.
  4. il segnale di allarme deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e ottici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
  5. i dispositivi devono essere in grado di attivare il sistema di comunicazione di cui alla lettera g);
  6. se il dispositivo è alimentato da batterie, deve esserne segnalato il livello
  7. il dispositivo può essere dotato di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate attraverso le reti di comunicazione mobile senza fili.

Caratteristiche tecnico-costruttive

Il dispositivo anti abbandono deve essere concepito sulla base di sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori. Quando il dispositivo interagisce con il veicolo su cui è installato o per cui è funzionale, non deve in alcun modo alterarne le qualità di omologazione. Le aziende produttrici di dispositivi anti abbandono devono accertarsi che essi siano conformi alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali previste dal regolamento di attuazione in materia. La documentazione tecnica a corredo del prodotto deve contenere tutti i dati e dettagli atti a garantire la conformità del dispositivo.

In questa documentazione, è presente una valutazione delle interazioni con il veicolo o con il sistema di ritenuta. Il produttore redige la dichiarazione di conformità assumendosi la responsabilità sulla presenza delle caratteristiche tecniche costruttive e funzionali essenziali e si incarica di mettere il prodotto sul mercato corredato dalle prescrizioni per l’installazione con le indicazioni generali ed eventuali istruzioni specifiche per l’uso e la manutenzione del dispositivo. La vigilanza sul mercato per la commercializzazione di questi dispositivi è effettuata dalla Direzione generale per la Motorizzazione a partire dal 16 luglio 2021.

Ultima modifica: 31 Dicembre 2020