Detrazioni iva auto: deducibilità di acquisto e costi

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In questo articolo vi illustreremo le disposizioni in materia di detrazioni IVA auto, relative alla deducibilità sui costi d’acquisto.

In materia di detraibilità di iva per le auto e deducibilità dei costi degli automezzi, ecco un breve riepilogo delle regole per auto, moto e veicoli. La detrazione dell’iva e la deducibilità dei costi delle automobili e dei veicoli in genere rappresentano un tema in grado di influenzare notevolmente le scelte di acquisto degli acquirenti.

E’ possibile detrarre l’iva pagata come azienda? Se lavoro come libero professionista? Come si devono affrontare i costi di manutenzione della propria automobile? Come incide inoltre il super ammortamento previsto per l’anno 2016? Quali sono le novità introdotte nell’anno 2017? In questo articolo approfondiremo e daremo una risposta a queste domande.

La norma che disciplina la detraibilità dell’iva sugli acquisti dei veicoli stradali e sulle relative spese è l’Articolo 19 bis 1 del DPR 633/72, ovvero il testo unico IVA. Il testo è entrato in vigore nell’anno 2017 e prevede che la limitazione relativa alla detrazione dell’iva al 40% riguardi tutti i veicoli a motore, diversi dalla categoria di trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa autorizzata non superi i 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore al numero di otto. Questa norma riguarda i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.

In generale è quindi possibile detrarre il 40% dell’iva sostenuta, congiuntamente all’acquisto dell’autoveicolo. Questo limite è vigente dal momento che vi è la presunzione che l’autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo particolarmente esclusivo. Infatti molto spesso l’auto viene impiegata sia ai fini aziendali che ai fini meramente personali. La limitazione non opererà per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando in questo caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Anche l’iva relativa alle prestazioni di servizi per i veicoli come custodia, manutenzione, riparazione e transito stradale, oltre che l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura nella quale è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

E’ sparita, solamente ai fini iva, nell’anno 2017 la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri. E’ stato superato inoltre anche il riferimento alla classificazione del Codice della Strada. La detraibilità dell’iva potrà essere al 100%, al 40% o potrà essere prevista un’indetraibilità totale dell’iva.

Ultima modifica: 24 Ottobre 2017