Cosa fare se perdo la patente in vacanza

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Tra gli accidenti sfortunati con cui si può essere costretti a fare i conti mentre ci si trova in vacanza all’estero può accadere anche di smarrire la propria patente. Non sapendo cosa fare, per di più in un Paese straniero, andare nel panico è la reazione più comune, ma anche la meno utile. Vediamo allora come bisogna comportarsi in questo malaugurato caso per riuscire a risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, così da limitare i disagi che inevitabilmente ne conseguono.

Che tipo di patente serve per guidare all’estero

 

Quando si trascorrono all’estero le proprie vacanze, possono essere diverse le circostanze che rendano necessaria la guida di una macchina, anche solo occasionalmente. D’altra parte, non sono pochi i vacanzieri che decidono di raggiungere in auto la propria meta oppure di noleggiare una vettura direttamente sul posto, così da poter godere di piena autonomia negli spostamenti. In tutti i casi, comunque, sarà necessario innanzi tutto accertarsi che la patente di guida che si possiede sia valida anche nel Paese in cui si è diretti.
Finché si resta entro i confini dell’Unione Europea non si pone nessun problema. Negli Stati dell’Unione, infatti, e così pure in Algeria e Turchia, è possibile guidare con la sola patente di guida italiana. Per guidare nella maggior parte dei Paesi extra-europei, invece, è necessario munirsi inoltre della patente internazionale, che può essere conforme al “modello Ginevra 1949”, della validità di un anno, oppure al “modello Vienna 1968” ed essere valida per tre anni. Sarà quindi opportuno informarsi prima della partenza del tipo di patente internazionale richiesto dal Paese in cui si intende recarsi, così da farne domanda – con il dovuto anticipo – presso gli uffici della Motorizzazione.

Ma se si smarrisce la patente all’estero? In ogni caso niente panico!

 

Fatte queste precisazioni, vediamo ora come bisogna comportarsi se capita di smarrire la propria patente – che si tratti di quella italiana e/o di quella internazionale non fa nessuna differenza.
Perdere la patente rappresenta sicuramente uno dei timori più diffusi tra gli automobilisti, qualunque siano le circostanze. Quando però ci si ritrova in vacanza all’estero, in un Paese in cui si parla una lingua diversa dalla propria e nella necessità di sbrigare questioni burocratiche presso istituzioni straniere, questo timore sembrerebbe materializzarsi con le sembianze di un vero incubo. Lasciarsi prendere dal panico, tuttavia, non è mai d’aiuto, tanto meno in casi del genere.
Uscire indenni da questa spiacevole situazione, del resto, non è così difficile come potrebbe sembrare, per quanti disagi possano insorgere sul momento. Tutto quelle che serve, semplicemente, è sapere con esattezza a chi rivolgersi e che cosa fare.

Cosa fare quando ci si è accorti di aver smarrito la patente all’estero

 

La prima cosa da fare, se si perde la propria patente mentre si è all’estero, è la stessa che in Italia: fare una denuncia alla polizia locale, recandosi presso un ufficio di polizia del Paese in cui ci si trova, entro le quarantotto ore successive al momento in cui ci si rende conto dello smarrimento.
Qui gli agenti compileranno un verbale ( il cosiddetto “case summary report”) con tutti i dettagli utili del documento smarrito e le nostre generalità. È necessario conservare con attenzione questo verbale, perché sarà indispensabile per poter presentare la richiesta di una copia della patente una volta fatto ritorno nel nostro Paese. Se però si ha la necessità di poter continuare a guidare, fintanto che si resta in vacanza, allora ci si dovrà recare presso un’Ambasciata italiana e presentare anche qui la denuncia dello smarrimento. Quindi la cancelleria dell’Ambasciata si metterà in contatto con le Autorità italiane allo scopo di verificare che non ci siano restrizioni e revoche pendenti sulla nostra patente. Se questo è il caso, la polizia locale del Paese in cui ci troviamo potrà procedere al rilascio di un permesso di guida di validità temporanea, che ci consentirà di guidare finché non si sarà rientrati in Italia. Chi però debba guidare anche durante il viaggio di ritorno, dovrà prima assicurarsi che questo permesso temporaneo sia legalmente riconosciuto, a sua volta, in tutti gli eventuali Paesi che si attraverseranno nel proprio tragitto (anche negli Stati membri della stessa Unione Europea non è sempre così, infatti). In ogni caso è possibile informarsi a questo proposito già presso gli uffici dell’Ambasciata italiana.

Cosa fare una volta rientrati in Italia per ottenere un duplicato della patente

Una volta che si sia fatto ritorno nel nostro Paese, sarà finalmente possibile richiedere un duplicato della patente. Bisognerà prima di tutto recarsi presso un ufficio di polizia però, dove presentare una nuova denuncia per lo smarrimento. Se la nostra patente è registrata nel database dell’U.C.O (Ufficio Centrale Operativo), allora sarà possibile fare la richiesta di un duplicato già al momento della denuncia. In questo caso ci si dovrà presentare in commissariato con due foto da tessera e un documento di identità valido per il riconoscimento. Quindi la polizia provvederà al rilascio di un permesso di guida temporaneo della validità di novanta giorni e comunicherà all’UCO tutti i dati necessari per la produzione di una nuova copia della patente. Se invece la nostra patente non rientranel database dell’U.C.O., la richiesta di un duplicato andrà presentata presso gli uffici dellaMotorizzazione civile di competenza.

Ricordiamo in ogni caso che, una volta fatta la denuncia della sparizione, la vecchia patente non può più essere utilizzata; quindi, anche nel caso che si dovesse ritrovarla, sarà opportuno gettarla via o distruggerla.
Il costo per la richiesta di un duplicato della patente, comunque, è di 7,80 euro, a cui bisogna aggiungere le spese di spedizione per la consegna a domicilio del nuovo documento. Da alcuni anni infatti, esattamente come quando viene rinnovata, la nuova copia della patente arriva direttamente a casa, inviata dall’Ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti. Se la consegna non dovesse avvenire regolarmente entro i quarantacinque giorni successivi alla richiesta del duplicato, è possibile chiedere chiarimenti contattando il Ministero dei Trasporti tramite il numero verde apposito: 800.23.23.23.

Ultima modifica: 17 Agosto 2018