Carvertising: auto gratis grazie alla pubblicità, è legale?

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Comprare un’auto senza pagarla: può sembrare un sogno che diventa realtà ma così non è. Si chiama Carvertising ed è una nuova moda: un servizio che permette alle concessionarie pubblicitarie di utilizzare a proprio piacimento la carrozzeria delle auto, ponendo una grafica pubblicitaria che cambierà periodicamente in base alle campagne lanciate nel periodo. La formula, proposta sia a chi non possiede un’auto, sia a chi ne ha già una e vuole arrotondare, è però rischiosa. Vi spieghiamo perché.

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VALUTATE LE CONDIZIONI

Altroconsumo suggerisce che, prima di sottoscrivere un contratto, sia necessario conoscere in anticipo e valutare tutte le condizioni, così da evitare sorprese poco piacevoli. L’automobilista, oltre a ottenere il rimborso di tutto o parte del prezzo dell’auto, può ricevere un contributo per l’assicurazione e per il carburante, cifre che si aggirano rispettivamente attorno ai 100 e ai 50 euro al mese. Il bollo è a carico del proprietario.

I LIMITI DEL CARVERTISING

Il primo limite che si incontra riguarda la tipologia di auto: non si può comprare l’auto che si vuole, ma bisogna selezionare dei modelli specifici e vanno acquistati da concessionari convenzionati. Il rimborso del costo dell’auto non è sempre completo, ma spesso viene effettuato in cinque anni per un massimo di 9.500 euro. Attenzione anche a come trattate l’auto: il rimborso viene sospeso se sono state alterate o danneggiate le pubblicità. Ogni mese poi bisognerà portare l’auto da un carrozziere convenzionato per far applicare le pubblicità, operazione a carico dell’automobilista e che ha un costo di 100 euro mensili. Bisogna poi garantire della visibilità social (si parla addirittura di due selfie a settimana con l’auto) e un totale di chilometri percorsi. Il driver poi verrà scelto anche per interessi, età e i tragitti che percorre normalmente in città.

CARVERTISING: COSA DICE LA LEGGE

Notate bene: la legge nel nostro Paese vieta ai privati la pubblicità sulle auto per conto terzi. Ecco cosa dice l’articolo 23 del Codice della Strada e il regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), che all’articolo 57 comma 1 specifica che “L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita […] unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso. […] Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. Nel comma 2 si legge poi: “La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi […]”. Ecco dunque che bisogna stare attenti ai contratti che si sottoscrivono, che spesso possono rivelarsi degli specchietti per le allodole.

Ultima modifica: 16 Novembre 2017