Camper d’epoca: come fare

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I camper come le autovetture, una volta diventati “d’epoca” sono soggetti a tutta una serie di regole e normative a cui è necessario attenersi scrupolosamente.

Tutto ciò che viene definito “d’epoca” ha un grande fascino. Tanti i ricordi che legano la nostra vita a tutto ciò che ha fatto “la storia” e per ognuno di noi è importante mantenere i ricordi e se poi, a questi ricordi, si riesce anche a dare un valore economico, e a risparmiare un po’, manutenzione a parte, questo non guasta.

Camper d’epoca: dopo quanti anni

Però, per esser considerato d’epoca, un camper, come un’autovettura, devono passare almeno 30 anni dall’anno di costruzione. Arrivati a questo traguardo il camper deve essere iscritto ad uno dei Registri preposti. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca, anche tutti i camper, ovvero autoveicoli, cancellati dal P.R.A. , perché destinati alla loro conservazione originaria.

Tali caravan devono preservare le caratteristiche tecniche ed estetiche di fabbricazione, specifiche della casa costruttrice. Non deve essere stata apportata alcuna modifica atta ad alterarne le caratteristiche originali.

I veicoli d’epoca devono rispettare le seguenti regole: la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o a causa di raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni. I veicoli devono essere autorizzati a circolare dal competente dipartimento dove vengono stabiliti sia le zone di circolazione e i limiti di velocità da rispettare.

Certificazione per il Camper d’epoca

La certificazione di “veicolo d’epoca” deve essere riconosciuta da uno dei cinque enti riconosciuti in Italia (FMI; registri storici Alfa, Lancia, Fiat & ASI) oppure dalla FIFA e, purché superi le revisioni annuali, può continuare a circolare liberamente.

In Italia i veicoli, e quindi anche i caravan, che abbiano superato i 30 anni di età, passano dalla “tassa di possesso” al “bollo forfettario”. I caravan che hanno raggiunto invece i 25 anni di età, possono essere certificati FIFA purché già certificati da uno degli enti elencati precedentemente ma non hanno accesso ad alcuna agevolazione fiscale. E’ comunque sempre essenziale l’iscrizione alla R.I.V.A.R.S. come camper storico. Il R.I.V.A.R.S. è affiliato alla Federazione Nazionale ACT Italia. Per tutte le informazioni inerenti questa associazione e ad essa correlate si può andare sul sito ufficiale.

Dal 2009 esiste un protocollo di intesa tra la Federazione Nazionale A.C.T.ITALIA ed il R.I.V.A.R.S. – Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici – “per un comune impegno volto a conservare e valorizzare i veicoli che hanno fatto la storia dell’abitar viaggiando e concedere le maggiori facilitazioni alle Associazioni confederate, curando le relazioni con altri organismi per favorire la categoria dei campeggiatori turistici.”

Assicurazioni per camper storici

Le agenzie di assicurazione hanno cercato di differenziare le assicurazioni sui camper d’epoca creando dei contratti specifici. Esiste un’assicurazione camper d’epoca di Helvetia, Fondiaria, Sara e D’Orazio Assicurazione, che hanno stipulato una convenzione dedicata ai camper storici, disponibile solo per i tesserati RIVARS.

Di seguito le garanzie: contratto senza tacito rinnovo, forma tariffaria “Bonus/Malus”, RCA (massimale di 5.500.000 euro). Assistenza e tutela legale.

I premi:

  • RCA 180 euro
  • assistenza 50 euro
  • tutela legale 33,50 euro

Sara Assicurazioni richiede un età del camper minima di 30 anni, o 20 anni se si assicurano cumulativamente due veicoli con la “formula garage”. Valida per i tesserati RIVARS ASI in tutta Italia. Premio base € 285,00 comprensivi di tessera ACI. Secondo veicolo assicurato con “Formula Garage” + € 77,00. Infine D’Orazio Assicurazione, per tutti gli associati RIVARS, applica uno sconto del 20% sulla tariffa RCAuto per camper.

Possono essere aggiunte le seguenti altre coperture assicurative:

  • Garanzie particolari a “pacchetto”
  • Assistenza stradale
  • Mondial assistance
  • Tutela giudiziaria

Per ottenere le citate agevolazioni i soci dovranno presentare, oltre alla normale documentazione, anche la copia della tessera RIVARS in corso di validità. Queste sono tariffe orientative perché il mercato, la domanda e l’offerta variano continuamente quindi è sempre opportuno informarsi personalmente.

Bollo Camper d’epoca

Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico era prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art. 1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.

In seguito alle modifiche citate, a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) che sono compresi tra i 20 e i 29 anni, sono assoggettati alla tassa automobilistica regionale di possesso normale.

Con Legge Regionale n.11 del 29 luglio 2015 la Regione Lazio ha disposto che dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui hanno compiuto il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è il rilascio di specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria:

  • Euro 28,40 per gli autoveicoli
  • Euro 11,36 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Quando non va pagato

Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Ultima modifica: 7 Giugno 2017