Bollo camper: costo e come calcolarlo

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Bollo camper, quanto costa? Come conoscere l’esatto importo da versare? Entro quando va pagato? Tutte domande che trovano risposta in questo articolo.

Cos’è il bollo

Tutti quelli che possiedono un veicolo sono tenuti a pagare delle somme relative alla loro gestione e manutenzione. Una di queste è il bollo (anche noto come tassa automobilistica e, in precedenza, tassa di circolazione): si tratta di un tributo locale, da versare nelle Regioni italiane di residenza, che grava su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia. In pratica, una tassa ‘di possesso’, che viene presunta dall’iscrizione nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e che va pagata anche qualora il veicolo non venga utilizzato su strada. Vi sono delle eccezioni a questo versamento, nei casi di cessione a titolo definitivo del veicolo in questione, o dei contratti in cui è previsto che il soggetto obbligato sia diverso dal proprietario del mezzo, in caso di furto (si configura così la perdita del possesso) o di radiazione del veicolo. Il bollo va pagato anche per i camper.

Dove si paga il bollo camper

Il bollo camper, così come succede per il classico bollo auto, può essere saldato in molti modi: sicuramente presso gli sportelli A.C.I. (Automobile Club d’Italia) ed anche online presso la medesima organizzazione; negli uffici postali ed in tutte quelle tabaccherie abilitate ai servizi Lottomatica e, infine, presso le agenzie di pratiche automobilistiche. In alcune regioni, nella fattispecie Lombardia, Toscana e Lazio, così come nella Provincia di Trento, autonoma, c’è la possibilità di pagarlo anche in alcune banche, mediante l’utilizzo di moduli specifici. Qualora non fossero stati pagati dei bolli precedenti, si consiglia di regolarizzare la propria posizione presso l’A.C.I. oppure in un’agenzia di pratiche auto.

Nel caso in cui si decida di pagare il bollo tramite la rete internet, strumento rapido e veloce, sul sito web dell’A.C.I. è possibile farlo mediante il servizio BolloNET, esclusivamente però nelle regioni che prevedono questa modalità. Tra queste, le Province di Bolzano e Trento, la Valle d’Aosta, la Lombardia, l’Emilia Romagna, l’Umbria, la Toscana, il Lazio, l’Abruzzo, la Basilicata e la Puglia. Nelle regioni non comprese in questo elenco, sovente il bollo camper può essere pagato accedendo a dei servizi autonomi appositamente dedicati al versamento online della tassa di possesso (come, ad esempio, in Veneto): si fa presente come vi siano delle commissioni da pagare per questi servizi.

Come si calcola il costo del bollo camper

A differenza di quanto succede per il classico bollo auto, l’importo del bollo camper si calcola non soltanto in base alla Regione italiana di residenza, ma anche in base ai kilowatt (kw) ed ai cavalli (CV) del veicolo in nostro possesso. Per conoscere l’importo esatto da versare esistono, online, degli strumenti di facile utilizzo ed estremamente rapidi per procedere ad un calcolo preciso e dettagliato ma, qualora lo si voglia calcolare senza l’ausilio della tecnologia, si può adoperare un’altra procedura. Sui libretti di circolazione dei camper più recenti vengono riportati tanto i kilowatt quanto i cavalli e, in tal caso, l’operazione di calcolo del bollo camper è facile: basta controllare, nella Regione italiana dove si risiede, quanti euro corrispondono a tanti kilowatt.

Nei libretti di circolazione dei camper, al contrario, più ‘datati’, dove sono indicati soltanto i cavalli, risalire ai kilowatt è molto semplice. Esiste una formula specifica: CV / 1,36 (che equivale al coefficiente di proporzione esistente tra i CV e kw) = kw x € 1,00 = tassa di proprietà. In questo caso, abbiamo preso ad esempio il tariffario presente nella Regione Lombardia, dove si paga un euro per ogni kilowatt del camper in questione, ma si tenga presente come tale cifra possa differire da zona a zona d’Italia. Quindi, sempre seguendo l’esempio della Regione Lombardia, ipotizzando un camper di 127 CV di potenza, avremo: 127 / 1,36 = 93 x € 1,00 = € 93,00, importo che dovrà essere versato per il saldo del bollo camper.

Costi di pagamento del bollo camper

I costi per l’operazione di versamento del bollo camper sono fissi ma, anche in questo caso, variano a seconda della Regione italiana di residenza e del tipo di pagamento che è stato effettuato. Per esempio, se si risiede in Lombardia, i costi di pagamento suppletivi al versamento della tassa automobilistica saranno di € 1,87 + € 0,75 (soltanto nel caso di pagamenti superiori a € 30,00) per chi ha pagato con BolloNET; di € 1,87 per chi ha pagato tramite PagoPA, negli uffici A.C.I., presso le agenzie delle pratiche auto, presso le agenzie bancarie (con le eccezioni di Intesa San Paolo e Banca Popolare di Sondrio, che propongono un servizio gratuito) e presso le tabaccherie con ricevitoria abilitata e, infine, di € 1,50 per chi ha pagato online e di € 1,30 per chi ha pagato presso un Ufficio Postale.

Attenzione: si ricorda come, attualmente, esistano delle deroghe ai pagamenti per chi risiede in Abruzzo e deroghe sulle sanzioni per chi risiede in Piemonte. Le ricevute del pagamento del bollo camper avvenuto devono essere conservate almeno per i tre anni successivi alla sua scadenza (consultare sempre i regolamenti differenti da Regione a Regione), tenendo sempre conto di eventuali condoni e/o proroghe sulle scadenze. Comunque sia, giova ricordare come le norme attualmente in vigore non consentano recuperi sul dovuto oltre i 5 anni precedenti.

Scadenza

Esistono delle scadenze per il bollo, e più precisamente si riferiscono ad aprile, agosto e dicembre per il bollo auto; gennaio e luglio per il bollo moto; gennaio, maggio e settembre per tutti i veicoli commerciali che sono adibiti per il trasporto delle merci. Va fatta, in primis, una distinzione tra il mese di scadenza e quello di pagamento del bollo: il primo, a conti fatti, è quello che determina l’effettiva scadenza della tassa di possesso, mentre il secondo è il termine ultimo entro il quale va pagato l’importo dovuto. Di solito, si tratta del mese successivo a quello fissato dalla data di scadenza. Può capire che l’ultimo giorno del mese di pagamento sia di domenica, oppure in caso di giorno festivo nazionale: in tal caso, la scadenza per il pagamento viene prorogata in automatico al primo giorno feriale ‘utile’ successivo a quella data.

Ultima modifica: 7 Giugno 2017