Blocco mezzi pesanti: cosa sapere

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Blocco mezzi pesanti, quando i veicoli di grande dimensione non possono circolare liberamente sulle strade: le eccezioni e le differenze Italia/estero

Anche per il 2017 il Ministero dei Trasporti ha stabilito un calendario per il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate ma non solo. Vediamo, nello specifico, di cosa parla il Decreto, cosa consente o vieta e se ci sono differenze con l’estero

Blocco mezzi pesanti, anche per l’anno in corso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 439 dello scorso 13 dicembre 2016 del Ministro Graziano Delrio ha comunicato il calendario e le modalità di circolazione di alcune tipologie di veicoli di grandi dimensioni. Le disposizioni del Decreto sul blocco mezzi pesanti richiama l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada e disciplinano precisamente le limitazioni alla circolazione su strada fuori dai centri abitati di veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e le limitazioni della circolazione dei veicoli eccezionali e/o adibiti a trasporti eccezionali e di merci pericolose.

Per il 2017, è stato decretato il blocco mezzi pesanti dalle ore 9:00 alle ore 22:00 in occasione di tutte le domeniche dell’anno, eccezion fatta per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre, dove il divieto scatta dalle ore 07:00 e dura sempre fino alle ore 22:00.

Non si tratta, però, delle uniche date individuate dal Ministero per il blocco mezzi pesanti, poiché quest’ultimi saranno costretti a fermarsi il 14, 15, 17 e 25 aprile, il 1° maggio, 1-2 giugno, 1, 8, 15, 22, 28 e 29 luglio, il 4,5, 12,15, 19 e 26 agosto, il 1° novembre, infine 8, 23, 25 e 26 dicembre. Gli orari di questi stop alla circolazione sono variabili: possono iniziare alle 8:00, alle 9:00, così come alle 14:00 o alle 16:00: terminano, eccezion fatta per il 15 aprile, 1, 8, 15, 22 luglio, 19 agosto e 23 dicembre, tutti alle ore 22:00.

I casi eccezionali

Sono state previste anche delle eccezioni al blocco mezzi pesanti rispetto al calendario stilato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna in possesso di regolare documentazione che attesti l’origine del viaggio e la destinazione del carico trasportato vedranno il loro orario di divieto posticipato di 4 ore, e lo stesso vale per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente qualora il riposo giornaliero coincida con il posticipo del divieto. Per questi, ulteriori 4 ore di posticipo per l’inizio del divieto.

I veicoli diretti all’estero, con documentazione idonea sulla destinazione del carico, vedranno l’orario di termine del blocco anticipato di 2 ore, mentre per quelli diretti in Sardegna è anticipato di 4. L’anticipazione di 4 ore è estesa anche ai veicoli diretti agli interporti definiti dal Decreto ‘di rilevanza nazionale‘ o collocati in posizione strategica in prossimità dei valichi alpini, quali possono essere Bologna, Verona Q. Europa, Padova, Rivalta Scrivia, Torino-Orbassano, Novara, Trento, Parma Fontevivo e Domodossola, ai terminali di Milano Rogoredo, Milano smistamento e Busto Arsizio, ed agli aeroporti poiché le loro merci sono destinate all’estero a mezzo cargo aereo. La medesima anticipazione si applica anche a veicoli che trasportano unità di carico vuote destinate all’estero mediante gli stessi interporti, terminali e/o aeroporti, nonché ai veicoli scarichi diretti ad interporti e terminal per essere caricati.

Orari del blocco mezzi pesanti

L’orario di inizio del blocco mezzi pesanti è posticipato di 4 ore per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dal continente, così come per quelli che circolano in Sicilia e che si avvalgono di traghettamento, eccezion fatta per quello dalla Calabria (Reggio e Villa San Giovanni). Per i veicoli, invece, che già circolano in Sardegna ed in Sicilia e destinati a imbarcarsi sui traghetti verso il continente (sempre eccezion fatta, per la Sicilia, per il traghettamento verso la Calabria, Reggio e Villa San Giovanni), per quelli impiegati in trasporti strada-mare e diretti ai porti, non sussiste il blocco mezzi pesanti. Infine, il Decreto specifica come i veicoli provenienti dagli Stati esteri, dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino, o diretti in questi posti, siano da considerare, a tutti gli effetti, assimilabili ai veicoli che circolano da e per il territorio italiano.

Violazione normativa

Nel caso di violazione del blocco mezzi pesanti sono previste dalle legge sanzioni pecuniarie e/o accessorie, quali, ad esempio, la sospensione della patente da uno a 4 mesi, quella della carta di circolazione per lo stesso periodo di tempo, fino ad arrivare al ritiro immediato di patente e carta di circolazione per l’invio agli organi competenti.

E’ bene, quindi, tenere a mente come il blocco mezzi pesanti non sussista per i veicoli, o per i complessi di veicoli, anche scarichi,

  • adibiti a pubblico servizio o che trasportano materiale per questo (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, società che erogano gas, luce, ecc.);
  • militari, della Croce Rossa Italiana o delle forze di Polizia;
  • utilizzati in servizio dagli enti proprietari o concessionari delle strade;
  • del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Poste Italiane (benché rechino la scritta ‘PT’ o ‘Poste Italiane’);
  • del servizio radiotelevisivo;
  • adibiti al trasporto di carburanti e combustibili;
  • di animali;
  • al ristoro a bordo degli aeromobili, o per il trasporto di motori e parti di ricambio di quest’ultimi;
  • al trasporto di viveri e forniture per la marina mercantile;
  • al trasporto di quotidiani, giornali, periodici;
  • prodotti ad uso medico; latte;
  • se classificati macchine agricole;
  • se costituiti da autocisterne per trasporto acqua o alimenti per animali domestici;
  • adibiti allo spurgo fognario;
  • al trasporto di derrate alimentari deperibili.

Il Decreto sul blocco mezzi pesanti, infine, nell’art. 4 tratta i casi dei veicoli muniti di autorizzazione a circolare da parte del Prefetto, negli art. 5, 6 e 7 le richieste di autorizzazione a circolare in deroga, quando e come richiederla, mentre nell’art. 9 tratta i casi di trasporto di merci pericolose.

Come funziona in Italia e all’estero

Quanto trattato finora sul blocco mezzi pesanti vale per la normativa esistente sul territorio italiano. In alcuni paesi all’estero, infatti, orari e modalità dei divieti differiscono. In base alle informazioni dell’International Road Trasport (IRU), ci sono alcune nazioni con precisa normativa, quali Croazia, Germania, Francia, Grecia, Polonia, Lussemburgo, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Svizzera, Spagna e Ungheria, alcuni paesi con limitazioni particolari, quali Bielorussia, Belgio, Danimarca, Bulgaria, Gran Bretagna, Estonia, Portogallo, Lettonia, Turchia e Svezia e, infine, nazioni dove non esistono limitazioni di alcun tipo, ovvero Finlandia, Giordania, Bosnia, Irlanda, Lituania, Kazakistan, Macedonia e Norvegia.

Ultima modifica: 28 Aprile 2017