Auto in prestito: chi ha responsabilità in caso di incidente?

42824 0
42824 0

Auto in prestito, una situazione non così rara come si può pensare. Può capitare, infatti, di dare in prestito la propria automobile così come, al contrario, può succedere che si guidi, per motivazioni di vario tipo, una vettura prestata da altri. Quello che, però, non tutti gli automobilisti conoscono è ciò che succede qualora, guidando un’auto in prestito, avviene un incidente.

Multe e sanzioni possono colpire, infatti, tanto il conducente ‘momentaneo’ dell’automobile quanto il legittimo proprietario del veicolo. Il conducente del veicolo, come logico, avrà trasgredito alle normative del Codice della Strada, ma, per la Legge italiana, il proprietario dell’automobile resta obbligato in solido con il conducente del mezzo. E’ difficile liberarsi da questa responsabilità, la quale può portare conseguenze anche nei rapporti con la propria assicurazione per la RCA.

Auto in prestito e assicurazione

In caso di incidente stradale la prima domanda da rivolgersi è, ovviamente: chi ha causato il sinistro? Vale quanto previsto dall’Art. 2054 del Codice Civile, che spiega come, in caso di un incidente tra due veicoli, si presume che la colpa sia di tutti e due, a meno che uno dei due non sia in grado di dimostrare il contrario e l’esclusiva responsabilità dell’altro.

Qualora chi guidi un’automobile senza essere proprietario causi un incidente, arriverebbe comunque in soccorso l’assicurazione che garantisce per la RCA. L’assicurazione, infatti, ha il dovere di risarcire anche i danni causati alla guida dal conducente anche se questi non è proprietario dell’automobile coinvolta nel sinistro; oltretutto, dovrà garantire i terzi che, senza alcuna colpevolezza, sono stati coinvolti nell’accaduto. Quindi non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra una situazione di incidente causato da chi guida un’auto in prestito o da chi guida la propria automobile.

Possono sorgere problemi per il proprietario dell’auto nel caso in cui, per delle clausole sul contratto di assicurazione, è previsto, per esempio, che il conducente del mezzo sia sempre e soltanto colui che ha stipulato la polizza. Qualora si verifichi questa casistica, non cambia nulla per i terzi, che saranno risarciti per i loro danni, ma per il titolare cambiano le carte in tavola: violare tale clausola, infatti, mette l’assicurazione in posizione di forza e questa potrà rivalersi sul proprietario del mezzo per quanto ha dovuto pagare per i danni provocati dal sinistro.

A chi arriva la multa?

Non c’è, però, soltanto il rischio incidente a gravare su conducente e proprietario del mezzo, ma anche quello relativo ad una contravvenzione, ovvero una multa. Nel caso in cui avvenga un incidente causato da chi non è proprietario dell’automobile coinvolta, a chi spetterà pagare la contravvenzione? La multa arriva di norma al proprietario della vettura, il quale, successivamente, dovrà indicare il nominativo della persona effettivamente alla guida dell’automobile, a meno che non sia stato già identificato: tale circostanza può verificarsi, per esempio, in caso di un incidente in cui intervengono le Autorità.

La multa, a quel punto, arriverà anche al conducente. Questo perché, come accennato prima, entrambi, proprietario e conducente del mezzo, sono ‘obbligati in solido’, sia nel risarcire i danni sia nel pagare una multa, il che significa ugualmente tenuti a pagare. Il tutto, senza un ordine di priorità. L’assicurazione, che risarcisce i danni, ed il Comune, che spedisce la multa, potranno dunque esigere quanto spetta anche da soltanto uno dei due, di regola il proprietario. Questo è costretto a pagare, oppure incorre nel fermo dell’auto (a meno che non provi come la circolazione del suo mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, o che non ha potuto impedirla): una volta saldato tutto il proprietario potrà, a sua volta, rifarsi sul conducente, decidendo di farsi restituire tutto l’esborso, o, eventualmente, soltanto una parte.

Cosa succede se il conducente è senza patente?

Il proprietario rischia grosso, però, qualora il conducente dell’automobile che ha appena avuto un incidente con il mezzo non suo non sia in possesso di una regolare patente di guida. L’assicurazione si rifarà sul proprietario per quanto dovrà risarcire alle persone danneggiate in occasione del sinistro. Il proprietario, oltretutto, viene chiamato a rispondere della custodia della propria automobile: inoltre, qualora il non patentato incidentato sia figlio/a del proprietario del veicolo, il proprietario potrebbe risponde anche in qualità di genitore di minorenne.

Unica scappatoia, per il proprietario, resta quella prevista sempre dall’Art. 2054 del C.C.: per liberarsi dalle responsabilità, questi dovrà dimostrare, con le prove, che la circolazione del proprio mezzo è avvenuta contro la sua volontà e che, al contempo, le ha tentate tutte per impedirla. In pratica: dovrà provare che non abbia concesso il mezzo al conducente volontariamente, e che abbia preso ogni misura per impedire che il veicolo gli venisse sottratto. Se già non vi sembra semplice, pensate anche che si sono verificati alcuni casi in cui, addirittura, i Tribunali si sono pronunciati contro il proprietario persino in caso di furto dell’automobile. Perché? Lasciare le chiavi nel quadro o le portiere aperte, ad esempio, fa in modo che manchi il principio di non volontarietà.

Responsabilità penale di chi guida

Si arriva, infine, all’unica e sola responsabilità che, in alcun modo, non viene condivisa ‘in solido’ da conducente e proprietario dell’automobile. Vale a dire la responsabilità penale. Questa, infatti, non si riflette minimamente sul proprietario del mezzo, qualora l’incidente sia stato causato con la sua automobile ma da altro conducente. L’unico e solo destinatario delle misure penali, infatti, è il responsabile della condotta che viene punita, ovvero il conducente. Rimane limitata, in questo caso, anche l’estensione delle contravvenzioni.

Come detto prima, proprietario e conducente sono obbligati in solido, è vero, ma è anche vero che, qualora il conducente resti coinvolto in un incidente mortale e perda la vita, la contravvenzione non passa in alcun modo agli eredi. Questi, dunque, non avranno alcun obbligo di pagare la multa emessa. In questo senso, si può dire che la contravvenzione resta una ‘misura afflittiva‘ a titolo strettamente personale, pur avendo colpito anche chi, sull’automobile nel momento dell’incidente, effettivamente non era presente. Gli eredi, allora, possono contestare tanto il verbale quanto la cartella esattoriale che verrà recapitata in seguito.

Ultima modifica: 23 Maggio 2017