Guida sotto effetto di stupefacenti: sanzioni

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Guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope è un reato grave perché mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

L’uso di stupefacenti prima di affrontare la guida dell’automobile è un grave pericolo che negli ultimi tempi, purtroppo, si ripete con troppa frequenza.

Lo stato di attenzione e controllo del veicolo è compromesso da comportamenti pericolosi conseguenti all’ingestione di sostanze chimiche, nel caso di droghe di nuova generazione, o alcoliche che dal sangue raggiungono e alterano il cervello.

Il Codice della Strada, all’articolo Art. 187 sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti,  stabilisce che:

  • comma 1): “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. […]”
  • comma 1-bis): ”se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e […] la patente di guida è sempre revocata […]”.

L’applicazione della Legge è vincolata alla verifica sanitaria del guidatore in stato di alterazione a seguito di un primo riscontro che può essere effettuato dalla Polizia Municipale al momento del fermo stradale. In questo caso si utilizza un kit-triage che permette di misurare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, e, solo se l’agente ritiene di dover approfondire lo stato clinico del guidatore, si arriva alla visita medica coatta presso strutture medico-sanitarie.

C’è comunque la possibilità di rimediare ai danni e alle conseguenze penali del reato con la commutazione della pena detentiva ed amministrativa in altro tipo di pena di natura sociorieducativa.

È il caso per cui al comma 8 bis dello stesso articolo 187 è previsto che “al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità […] secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.”.

Ultima modifica: 30 Agosto 2017