Rc auto: cosa cambia col contratto base? Poco, per il momento

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Il contratto assicurativo di base di RC auto e moto è stato aggiornato. Vi proponiamo l’analisi di Facile.it relativa alle novità in questione.

Con il decreto 54-2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 17 giugno, è stata definitivamente introdotta un’importante novità in materia di RC auto e moto: il contratto assicurativo base. Per comprendere meglio la portata del decreto, Facile.it ha esaminato il contenuto della norma scoprendo che, almeno per il momento, cambierà poco o nulla per il consumatore finale; ecco perché.

Cos’è il contratto base e cosa cambia

Con il decreto è stato definitivamente introdotto il cosiddetto contratto base, vale a dire un contratto standard “minimo” che le compagnie assicurative devono inviare ai propri clienti al momento della scelta della copertura assicurativa. Secondo quanto indicato nella norma, il contratto base contiene gli elementi minimi affinché la polizza RC auto e moto assolva agli obblighi di legge, differenziandoli dalle condizioni aggiuntive opzionali, quali le clausole limitative, quelle di ampliamento della copertura assicurativa e quelle attinenti alle modalità di gestione del contratto.

Questa ripartizione, da un lato, aiuterà i consumatori a distinguere con più semplicità l’offerta base obbligatoria dagli elementi aggiuntivi facoltativi, dall’altro consentirà loro di conoscere con esattezza il valore economico di ciascuna voce. Una semplificazione non da poco se si considera che oggi molte compagnie assicurative offrono prezzi a pacchetto e non sempre è semplice riconoscere l’impatto economico delle singole condizioni che concorrono a formare il prezzo finale.

La maggiore trasparenza, inoltre, agevolerà il confronto tra le proposte di diverse società assicurative. Una volta che la norma sarà a regime, tutte le compagnie saranno obbligate a pubblicare sul sito internet il proprio “contratto base”, redatto secondo un modello standard; questo consentirà ai consumatori di comparare con più facilità le offerte base proposte da diverse società di assicurazione.

Libertà di ampliare il contratto base

Se è vero che, da un lato, il decreto definisce con precisione gli elementi che devono essere contenuti nel contratto base RC auto e moto, dall’altro lascia una certo margine di libertà sia ai consumatori, che potranno modulare tale contratto secondo le proprie esigenze, sia alle compagnie assicurative, che potranno continuare a proporre, in aggiunta a quello base, anche altre proposte contrattuali non necessariamente redatte secondo le linee guida indicate dalla norma.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento di possibile confusione: dal momento in cui la norma sarà operativa, gli agenti assicurativi saranno obbligati a mostrare ai clienti i contratti base offerti anche dalle altre compagnie; il rischio concreto, quindi, è che tutti questi elementi, insieme, anziché semplificare la vita dei consumatori la vadano a complicare.

E se non bastasse, vi è un’ultima potenziale criticità; il contratto base, contrariamente al suo nome, non sarà necessariamente il documento più economico. Al contrario, è probabile che le compagnie possano proporre, in aggiunta al contratto base, altre offerte contrattuali redatte senza seguire le indicazioni della norma ma paradossalmente più convenienti; questo perché alcune delle condizioni opzionali che possono essere aggiunte al contratto base contribuiscono a ridurre il rischio a carico della compagnia assicurative e, di conseguenza, ad abbassare la tariffa. Un esempio è la clausola di guida esclusiva; non rientra all’interno del contratto base ma, se aggiunta, fa diminuire il prezzo della polizza.

Mancano ancora alcuni elementi essenziali

Sebbene pubblicata in Gazzetta ufficiale mancano ancora alcuni elementi essenziali affinché la norma possa essere applicata dalle compagnie assicurative come, ad esempio, il modello elettronico di preventivo standardizzato, che dovrà essere usato da tutti i soggetti per formulare il contratto base, nonché l’entrata in funzione del nuovo preventivatore Ivass. Fino a che questi strumenti non entreranno in funzione, resterà una novità solo su carta.

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Ultima modifica: 17 Luglio 2020