Fermo amministrativo: tutto ciò che c’è da sapere

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Cos’è il fermo amministrativo

Si tratta di un provvedimento attualmente in vigore ma che nasce nel lontano 1973. Quando si ha un debito relativo ad un bene quest’ultimo può essere bloccato dal creditore. Il punto è che l’ente in questione ha la totale libertà di scegliere se applicare o meno questa sanzione, indipendentemente dallo scarto che si viene a creare fra il valore effettivo del bene e la cifra da dover saldare. E in molte occasioni capita che questa differenza è molto ampia, in quanto il valore è di gran lunga superiore al debito in questione.

In linea di massima questa sanzione può essere applicata solo quando sono passati 60 giorni dall’emissione della cartella esattoriale. Se questa non viene notificata dall’Ente preposto ossia Equitalia, allora nel momento in cui scatta comunque il fermo amministrativo, si potrà fare ricorso. Infatti dal punto di vista burocratico anche gli Enti in questione dovranno rispettare una precisa procedura, senza la quale nulla potranno pretendere.

Quindi bisogna prestare bene all’iter che adesso sarà descritto perché quando ci si trova in queste situazioni bisogna verificare che effettivamente ci si trovi nel torto ed evitare che intoppi comunicativi o quant’altro possano ledervi, senza che voi abbiate un certo tipo di responsabilità.

La normativa

Innanzitutto prima ancora dell’iscrizione del fermo amministrativo al Pra, bisogna informare il debitore che si sta per avviare questo provvedimento. Quindi bisogna tenere bene a mente a quanto ammonta effettivamente il debito.

Nello specifico

Non possono essere avviate procedure del genere per debiti inferiori a 50 euro. Inoltre Equitalia non ha più la possibilità di pignorare la prima casa, a seguito di debiti relativi a cifre inferiori a 120 mila euro.

Nel caso in cui questi sia inferiore ai 2000 euro è previsto l’invio di un primo sollecito di pagamento. Passato qualche giorno se non c’è alcuna risposta da parte del debitore allora ne verrà inviato subito un altro. Tuttavia se la somma non viene ancora versata, si avrà il fermo amministrativo.

Se non vengono inviati almeno due solleciti il pignoramento è illegittimo e diviene dunque nullo. Inoltre a seconda della cifra in questione, variano le quantità di beni pignorabili e i metodi di preavviso. Se il debito va dai 50 ai 500 euro allora si dovrà dapprima emettere la cartella esattoriale, quindi bisogna inviare un sollecito di pagamento ed infine mandare il preavviso di fermo. Solo dopo questi si potrà procedere con la sanzione vera e propria.

Inoltre solo un bene può essere confiscato per cifre che vanno dai 50 ai 500 euro. Se invece il debito va dai 500 ai 2000 euro non è previsto l’invio del sollecito di pagamento ma sarà recapitato solo un preavviso.

Quest’ultimo deve  a sua volta rispettare alcuni parametri di forma per essere considerato legittimo. Nel testo deve essere scritta la natura del debito, la prova che la cartella sia stata davvero notificata, il numero della propria cartella esattoriale, l’anno di riferimento e la cifra esatta dell’importo che dovrà essere saldato.

Anche nel caso in cui è giunta la notifica di fermo si hanno comunque a disposizione altri 20 giorni per pagare.

Le sanzioni

Nello specifico cosa comporta un fermo amministrativo? Se prendiamo in analisi un veicolo infatti questo viene bloccato. Nel senso che non si ha alcuna possibilità di circolare con esso. Per questa ragione se si viene beccati mentre si sta guidando una vettura sottoposta a tale provvedimento si rischiano serie sanzioni.

Nello specifico

Se le forze dell’ordine tramite un controllo scoprono che l’automobilista sta conducendo un auto impossibilitata a circolare a seguito di questa sanzione, possono rilasciare una pesante multa che va dai 714 euro ai 2.859 euro.

La vettura può essere persino confiscata. Inoltre il veicolo non può essere radiato per esportazione o demolizione dal Pra. Si ha però la possibilità di rivenderlo in quanto usato. Bisogna fare dunque molta attenzione. La legge infatti non solo prevede che chiunque abbia la libertà di mettere sul mercato la sua vettura posta a fermo amministrativo. Questa sanzione rimane comunque attiva e finisce a carico del soggetto acquirente.

La norma però prevede che il cliente sia informato dell’esistenza del fermo amministrativo. Nel caso si riesca a dimostrare che ciò non sia accaduto, si potrà fare causa per annullare la compravendita.

Quando si riceve il preavviso e si hanno 20 giorni di tempo per evitare di subire il fermo, si dovrà pagare una cifra lievitata dall’aggiunta di diverse more tra cui l’iscrizione a ruolo.

Per quanto riguarda una persona diversamente abile c’è da dire che il fermo amministrativo può essere applicato, ma poi revocato. Può essere revocato qualora si riesca a dimostrare che la vettura sia l’unica a disposizione del soggetto invalido e che sia l’unico strumento con cui questi possa svolgere la propria professione.

Il bollo assicurativo va pagato anche sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Non si riceve però la copertura relativa ad incidenti in quanto si sottintende che non si ha la possibilità di circolare.

Cosa fare in caso di fermo amministrativo

Per fare ricorso bisogna rivolgersi al giudice competente in materia. Per questioni relative a imposte, tributi d’ogni genere e specie, tasse e quant’altro bisogna recarsi sempre dal giudice tributario. Nel caso invece di multe non pagate basta recarsi da un giudice ordinario.

Nello specifico stabilisce ciò la sentenza 2053/2006 della Cassazione e la decisione n°421/2006 del Consiglio di Stato. Inoltre questi due organi hanno sancito che è possibile fare riferimento anche al Giudice di Pace. Il provvedimento è reso illegittimo ed è onere del cittadino fare riferimento nel caso in cui il decreto attuativo sia inadeguato a tale provvedimento o non sia stato affatto presentato.

A stabilirlo furono il Tar della Puglia, con sentenza n°392 del 2004 e con provvedimento n° 3259 del 2004, il Tar del Lazio. Inoltre il Consiglio di Stato ha stabilito che se è eccessivamente sproporzionata a differenza fra la somma dovuta e il valore dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo, si può ricorrere al giudice per far annullare il tutto.

Se si paga il debito con sanzioni annesse è compito di Equitalia comunicarlo all’Agenzia dell’Entrate locale.

Ultima modifica: 21 Aprile 2017