Etilometro: ci si può rifiutare di farlo?

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La prova con l’etilometro è obbligatoria ed è un reato opporsi, ma la Cassazione ha lanciato un salvagente…

Test e valori

 

Il test dell’etilometro prevede una procedura di laboratorio che viene attivata dalle autorità giudiziarie al fine di verificare con assoluta precisione la quantità di alcol presente nel sangue misurando la percentuale di grammi per litro.

L’etilometro può dare i seguenti risultati:

  • da 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue il conducente commette un reato amministrativo sanzionabile con una multa di 531 euro, la decurtazione di dieci punti dalla patente e la sospensione della stessa per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi. L’iter della multa è uguale a quello applicato per qualsiasi infrazione comminata con riferimento al Codice della strada per cui viene prodotto un verbale o una notifica al conducente sanzionato;
  • da 0,81 a 1,5 grammi per litro di sangue, invece, la sanzione assume anche valore penale e si infligge una pena amministrativa che varia dagli 800 ai 3.200 euro, una decurtazione di 10 punti dalla patente e la sua sospensione da un minimo di 6 mesi fino ad un anno;
  • da 1,5 grammi per litro di sangue fino a quote superiori, infine, si arriva ad una sanzione penale ben più pesante per cui c’è un’ammenda che va dai 1.500 fino ai 6.000 euro, la stessa decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 2 anni, quindi anche la confisca dell’auto con conseguenze amministrative particolarmente gravose.

Normativa in caso di rifiuto

 

Il conducente che si rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro commette inequivocabilmente un reato.

A costui si applica la massima pena tra quelle indicate: si tratta dunque di punire con l’ammenda più alta, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente per il periodo massimo stabilito.

Ma di recente una “salvifica” sentenza della Cassazione ha esteso l’applicazione dell’articolo 131 bis del Codice penale, attivo dal marzo 2015, con cui viene sancita la non punibilità per reati che raggiungono una condanna di un massimo di cinque anni e per i quali è prevista una pena pecuniaria ed eventuale pena detentiva.

Perché si possa applicare il principio della “tenuità del fatto” devono sussistere, però, le seguenti condizioni:

  • non elevata entità del danno o del pericolo
  • offesa non rilevante

Ciò non toglie che il reato non si estingue e non esclude che la fedina penale sia compromessa, solo che non si sanziona; dettaglio, questo,  da non trascurare.

Ultima modifica: 14 Marzo 2018