Prosciolto ubriaco al volante L’alcoltest non prova l’ebrezza

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Per un Gip di Firenze l’accertamento in strada con l’etilometro portatile non e’ sufficiente, ai fini penali, perche’ e’ solo un pre-test e ad esso ne dovrebbe seguire un altro presso una struttura sanitaria, come avviene per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Procura ricorre in Cassazione

{{IMG_SX}}L’etilometro utilizzato sulle strade dalle forze dell’ordine non e’ sufficiente a provare, da un punto di vista giuridico, la colpevolezza di un guidatore in stato d’ebbrezza. E’ quanto sostiene un giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze che, ormai da diversi mesi, respinge decine di richieste di decreti penali di condanna avanzate dalla procura fiorentina. “Quella delle morti per guida in stato d’ebbrezza – ha spiegato ieri il procuratore aggiunto Giuseppe Soresina – e’ una delle tante emergenze di questo Paese. Nel 2007, solo nel distretto a Firenze, abbiamo avuto 1.230 fascicoli per questo tipo di reato, trecento in piu’ rispetto al 2006. Le forze dell’ordine sono ben attente, la procura fa quel che puo’ e adesso ci troviamo a fare i conti con la preoccupazione per queste pronunce contro l’etilometro che non sono condivise ne’ da noi ne’ da giudici di questo o di altri tribunali. E’ una strana giurisprudenza che sta indebolendo l’attivita’ di repressione di questi reati e rischia di creare un vuoto legislativo notevole e preoccupante”.

 

La dura presa di posizione e’ susseguente al ricorso in Cassazione della procura di Firenze proprio contro una delle sentenze di non luogo a procedere emessa dal gip anti-etilometro nei confronti di un 56enne, reo di aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto di alcol (tre volte sopra il limite di legge) nel 2007. Nel motivare la sua decisione, il gip aveva spiegato che <<se l’esito della misurazione con apparecchio portatile e’ positivo, ad esso non consegue l’accertamento della soglia penalmente rilevante>>, che deve avvenire solo in uffici di polizia giudiziaria o in ospedali. In buona sostanza: per il giudice l’accertamento in strada con l’etilometro portatile non e’ sufficiente, ai fini penali, perche’ e’ solo un pre-test e ad esso ne dovrebbe seguire un altro presso una struttura sanitaria, come avviene per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

 

Cosi’ la procura di Firenze, dopo essersi vista bocciare <<diverse decine>> di decreti penali di condanna e di patteggiamenti, ha sparato ad alzo zero nel ricorso in Cassazione, parlando di <<travisamento del fatto, conseguente manifesta illogicita’ della motivazione ed erronea applicazione della legge penale e di norma regolamentare>>. Spiega il procuratore Soresina: “Il codice della strada, anche inasprito di recente, individua un indizio qualificato di guida in stato d’ebbrezza da tre elementi preliminari: un avvenuto incidente, la positivita’ a un alcool-test sul posto o un evidente condizione di ebbrezza, come l’alito vinoso”. “Basta che vi sia uno solo di questi tre elementi – spiega il procuratore aggiunto di Firenze – per andare al passo successivo, che diventa prova, e cioe’ un test con uno strumento valido, appositamente prescritto, per la misurazione del tasso alcolemico. E’ l’etilometro. Altri non ve ne sono. Il gip e’ caduto nell’equivoco di considerare l’etilometro come un apparecchio per l’analisi preliminare dello stato d’ebbrezza, lo ha degradato a semplice apparecchio portatile utile per i pre-test quando invece e’ l’unico strumento valido per la misurazione del tasso alcolico”.

Ultima modifica: 16 Novembre 2017